
Con l’approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 301 del 30/12/2025) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”), è entrata in vigore la legge di Bilancio 2026, contenente un pacchetto di misure complessivamente pari a 22 miliardi di euro.
Nel trasmettere, in allegato alla presente, un dossier redatto dalla società di lobbying e public affairs “Cattaneo Zanetto Pomposo & Co.” che riepiloga le principali misure presenti all’interno della nuova manovra di Bilancio, segnaliamo di seguito una sintesi dei contenti di maggiore interesse per la nostra categoria in ambito fiscale, previdenziale, di lavoro e welfare e di politica industriale.
CLICCA sul seguente link per scaricare il dossier: Ddl Bilancio 2026 – Dossier CZPCo
Fisco
A livello fiscale, si riduce dal 35% al 33% l’aliquota Irpef relativa allo scaglione di reddito da 28 mila euro a 50 mila euro e si diminuisce l’ammontare della detrazione dell’imposta lorda di un importo pari a 440 euro per i contribuenti in possesso di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, in relazione ai seguenti oneri: gli oneri detraibili al 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie); le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 1, commi 3-4).
In tal modo, tutti i contribuenti percettori di redditi fino al limite di 200.000 euro possono sostanzialmente beneficiare dell’agevolazione fiscale derivante dalla riduzione della suddetta aliquota Irpef, nella misura massima di 440 euro.
Viene, inoltre, ridotta all’1% l’aliquota applicabile all’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulla partecipazione agli utili d’impresa entro il limite di 5.000 euro per i lavoratori dipendenti privati con reddito fino a 80.000 euro. Infine, è stato elevato a 10 euro il limite di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (art. 1, comma 14), nonché è stata prorogata la possibilità, anche per l’anno 2026, di computare nella base imponibile IRPEF il 50% dei dividendi corrisposti ai lavoratori in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite di 1.500 euro (art. 1, comma 13).
Previdenza pubblica
In materia previdenziale, innanzitutto, non sono più state rinnovate le formule di flessibilità in uscita — Quota 103 e Opzione Donna – che consentivano di accedere alla pensione anticipata con requisiti più flessibili tramite il calcolo con il sistema contributivo, le quali vengono conseguentemente eliminate dal nostro ordinamento a partire dal 2026.
Si interviene, in materia di incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita, disponendo che l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi sia applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà applicazione nella misura di 3 mesi dal 1° gennaio 2028 (art. 1, commi 185-193). Tale incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti.
Nel 2027, pertanto, la pensione di vecchiaia scatterà a partire dai 67 anni e un mese con 20 di contributi; mentre in caso di pensione anticipata il requisito viene conseguito a 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e a 41 anni e 11 mesi per le donne, fermo restando la finestra mobile di tre mesi. Dal 1° gennaio 2028 verranno aggiunti altri due mesi, che nel caso delle pensioni di vecchiaia porteranno i requisiti anagrafici minimi a raggiungere quota 67 anni e tre mesi, mentre per la pensione anticipata si passa a 43 anni e 1 mese di contributi per gli uomini e a 42 anni e 1 mese per le donne.
Si estende poi l’ambito di applicabilità dell’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato a tutti coloro che, nell’anno 2026, matureranno il diritto al pensionamento anticipato in base all’anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica (art. 1, comma 194). In tal modo, il lavoratore può continuare a richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito, oltre a beneficiare dell’esclusione del suddetto importo dalla base imponibile fiscale.
Si segnala anche l’abrogazione della disposizione introdotta dalla precedente legge di Bilancio 2025 che consentiva la possibilità di considerare il valore teorico delle prestazioni in rendita erogate dalle forme di previdenza complementare, unitamente all’importo mensile della prima rata della pensione di base, ai fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale previsto dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata nel sistema contributivo integrale (art. 1, comma 195).
Previdenza complementare
Le principali novità della manovra vengono introdotte con riferimento alla previdenza complementare, con entrata in vigore dal 1° luglio 2026, ad eccezione di quanto previsto al seguente punto 1:
- La nuova legge di Bilancio incrementa da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite di deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme di previdenza complementare (art. 1, comma 201).
- Modificando la disciplina relativa alle prestazioni erogate dai fondi pensione, si innalza al 60% il limite di montante liquidabile in forma di capitale e si introducono nuove tipologie di rendita a durata limitata nel tempo, per un numero di anni pari alla vita attesa residua dell’iscritto – qualora il montante spettante venga frazionato per un periodo non inferiore a 5 anni – a cui si applica una aliquota d’imposta del 20% riducibile in funzione dell’anzianità di iscrizione del soggetto.
- La medesima disposizione modifica anche la disciplina in materia di trasferibilità della posizione maturata per cui l’iscritto, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, può trasferire tutta la propria posizione individuale ad altro fondo pensione, compreso il TFR maturando e il contributo del datore di lavoro, senza le limitazioni stabilite dagli accordi collettivi, che vengono abolite (per cui la posizione potrà essere trasferita anche verso fondi pensione aperti o PIP).
- Si introduce un meccanismo di adesione tacita e automatica (cd. silenzio-assenso) alla forma previdenziale complementare contrattuale tale per cui, dal 1° luglio 2026, il TFR e il contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro individuato dagli accordi collettivi confluiranno direttamente al fondo pensione previsto dal contratto di riferimento del lavoratore (art. 1, comma 204). Resta tuttavia ferma la possibilità, per il lavoratore, di esercitare una scelta diversa entro 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo termine, l’interessato può decidere di:
– mantenere il TFR in azienda (o al fondo di Tesoreria INPS qualora il numero di lavoratori dipendenti dell’azienda siano superiori a 39, e non più 49, come in precedenza);
– destinare l’intero TFR maturando a un altro fondo pensione liberamente scelto.
- Al momento della prima assunzione il datore di lavoro dovrà fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. Anche ai lavoratori che non sono di prima assunzione deve essere fornita una simile informativa.
Lavoro e welfare
Al fine di stimolare l’occupazione femminile è stato previsto un esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui (art. 1, comma 210). La durata dell’esonero è di 12 mesi dalla data di assunzione, se a tempo determinato, di 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato e di 24 mesi qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 5
Inoltre, è stata modificata la disciplina relativa ai concedi parentali e ai congedi per malattia di figli minori (art. 1, commi 219-220). In particolare, è stato esteso l’ambito di applicazione dei congedi parentali (richiedibili anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni) e dei congedi per malattia dei figli minori dei lavoratori dipendenti (si eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore, ampliando l’applicabilità dell’istituto anche ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni);
Politiche industriali
Sul versante della politiche industriali e del sostegno alle imprese, la legge di Bilancio 2026 ripropone la disciplina di maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF degli investimenti in beni strumentali nuovi, prodotti in Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese ubicate nel territorio dello Stato ed effettuati dalle imprese nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028 secondo il modello “Industria 4.0”, il quale è cumulabile con altre agevolazioni ad eccezione degli investimenti che già beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il predetto modello (art. 1, commi 427-436).
Viene esteso agli anni 2026, 2027 e 2028 il credito d’imposta nella ZES (Zona Economica Speciale) unica e nelle ZLS (Zone Logistiche Semplificate) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028, prevedendo altresì un credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica per il Mezzogiorno, a condizione che le imprese non abbiano usufruito del credito Transizione 5.0 per i medesimi investimenti.
Previste, poi, ulteriori risorse per il rifinanziamento della cd. “Nuova Sabatini” per il 2026 e il 2027 (art. 1, comma 468). Infine, per le imprese energivore viene introdotto un credito di imposta sugli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, con un limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2026, utilizzabile solo in compensazione; i cui criteri e modalità di fruizione saranno stabiliti da un decreto interministeriale di prossima adozione (art. 1, commi 962-965).





