Dal 1° luglio prossimo termina la sperimentazione del Tfr in busta paga integrativa della retribuzione (Quir ). La misura, istituita nel 2015, riguardava i lavoratori del settore privato (non domestico né agrario) e permetteva l’erogazione mensile, con la retribuzione, della quota di maturazione del trattamento di fine rapporto, al netto della quota dello 0,50% destinata al Fondo di Garanzia INPS. Restavano esclusi anche i dipendenti che impegnavano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento con Istituti di credito. La Quir è imponibile ai fini fiscali ma non della contribuzione previdenziale.
EFFETTI PER I LAVORATORI
Non sono stati molti i lavoratori che hanno effettuato questa scelta dal 2015 ad oggi. Per loro dal 1° luglio il TFR che torna ad essere accantonato (o versato al Fondo di Tesoreria) e soggetto a tassazione separata in caso di liquidazione o anticipazione.
Per chi aveva in precedenza aderito a forme di previdenza integrativa riprenderanno i versamenti che il meccanismo aveva sospeso. Non è necessario per i lavoratori fare alcuna richiesta in questo senso.
Per DATORI DI LAVORO si torna allo “status quo ante”
Dal 1 luglio i datori di lavoro devono tornare ad operare secondo le scelte precedentemente effettuate dal lavoratore. Le opzioni sono le seguenti :
– versamento del TFR alla previdenza complementare prevista dal CCNL di riferimento oppure al FONDINPS (l’opzione è automatica se entro sei mesi dalla assunzione il lavoratore non ha effettuato alcuna scelta ;
– versamento del TFR a una forma di previdenza complementare scelta dal lavoratore , in questo caso la quota di contribuzione aggiuntiva è deducibile dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro;
– mantenimento del TFR d presso l’azienda d nel caso quest’ultima abbia meno di 50 dipendenti.
Nelle imprese più di 50 dipendenti dovranno essere ripresi anche i versamenti al Fondo di Tesoreria Inps. Il requisito dimensionale dell’azienda va definito :
a) per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 con riferimento all’anno 2006
b) per le aziende costituite dal 1 gennaio 2007 in poi con riferimento all’anno solare di inizio attività.