Lo scorso giugno è stato approvato definitivamente il D.l. n° 50/2017 convertito con modifiche dalla legge n°96/2017 in materia finanziaria e l’art. 54bis, intitolato Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale, introduce la nuova disciplina sul lavoro occasionale.
La normativa de qua istituisce (con non poche complicazioni burocratiche rispetto al passato) due diverse tipologie di lavoro occasionale, uno destinato ai privati per esigenze di tipo personale o familiare e l’altro riservato agli operatori economici.
Sostanzialmente :
1) persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il c.d. “Libretto Famiglia”;
2) altri soggetti utilizzatori, o operatori economici (PrestO) per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
In sostanza il nuovo CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE è il contratto mediante il quale un UTILIZZATORE, diverso dalle persone fisiche destinatarie del LIBRETTO DI LAVORO , può acquisire, tramite le specifiche procedure , prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie entro certi limiti di importo e nel corso di UN ANNO CIVILE (1 gennaio-31 dicembre):
- a) 5000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) 5000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- c) 2500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
L’importo riferito alla totalità dei prestatori può essere aumentato se le prestazioni sono rese da
-titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità
-disoccupati che abbiano trasmesso la DiD
-percettori di prestazioni integrative del salario di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito.
In questi casi i compensi sono computati al 75% del loro importo ferme restando però i limiti di 2500 e 5000 euro riferiti ai singoli prestatori di lavoro.
Diritti dei prestatori
La nuova normativa garantisce al prestatore l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’INPS provvede all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
I compensi percepiti dal prestatore NON sono soggetti ad imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.
Procedura di accesso alle prestazioni e REGISTRAZIONE dei soggetti interessati
Per accedere alle prestazioni, i soggetti interessati cioè gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS , che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere anche effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti (art. 17 D.Lgs. n. 241/97).
Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Famiglia, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato (L. 152/2001).
Discipline specifiche sono poi previste per gli “utilizzatori persone fisiche” e per quelli che “utilizzano le prestazioni occasionali nell’ambito dell’attività professionale o di impresa”. Vediamo quindi le due tipologie con riferimento alla terminologia adottata dal legislatore.
Per “ persona fisica” si intende: ciascun utilizzatore persona fisica che può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS un libretto nominativo prefinanziato, denominato “Libretto Famiglia”, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
insegnamento privato supplementare.
Ogni “Libretto di Famiglia” contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora, che comprende la contribuzione alla Gestione separata nella misura di 1,65 euro e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
Per quanto riguarda invece gli utilizzatori nell’ambito di“ attività professionali o di impresa” occorre stipulare un contratto di prestazione occasionale, cioè il contratto mediante il quale un soggetto, nell’ambito dell’attività professionale o di impresa acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo, alle condizioni e con le modalità previsti;
Si prevede poi un esplicito divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
le imprese del settore agricolo; le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; coloro che operano nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.