Cari associati,
l’art. 26 del decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 ha previsto che, a partire dal 12 marzo c.m., le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate dal lavoratore, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche utilizzando la procedura indicata dal Ministero del Lavoro sul sito www.lavoro.gov.it., al fine di garantire una maggiore semplificazione degli adempimenti inerenti il rapporto di lavoro dipendente e di scongiurare, il più possibile, il fenomeno delle dimissioni in bianco.
La procedura introdotta è obbligatoria solo per i lavoratori subordinati ( quindi anche i dirigenti) del settore privato, inclusi coloro che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
Ne sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il settore marittimo, le dimissioni, le risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice madre, i recessi avvenuti durante il periodo di prova i e le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione nelle “sedi protette” cui, pertanto, la nuova procedura telematica non trova applicazione.
Questa nuova procedura, quindi, non comporta alcuna implicazione rispetto alle modalità normalmente seguite in occasione della sottoscrizione di accordi di conciliazione per la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo quella sindacale una sede protetta esclusa, come detto, dall’applicazione della normativa in commento.
Il Ministero del Lavoro ha poi reso disponibile dei video tutorial dedicati per il cittadino e per il soggetto abilitato accessibili all’indirizzo www.lavoro.gov.it, oltre ad un servizio di supporto tramite la casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura.
Il lavoratore comunque può procedere autonomamente – senza ausilio alcuno – munendosi del PIN dispositivo rilasciato dall’INPS e di un’utenza, se ancora non in suo possesso, per l’accesso al portale ClicLavoro, ai fini identificativi.
Si ricorda che l’espressione “soggetto abilitato” ex art 2, comma 4, d.lgs. n. 151/2015 si riferisce a patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione di cui agli artt. 2, comma 1, lett. h), e 76 d.lgs. n. 276/2003. Ad essi il lavoratore può rivolgersi per l’invio del modulo indipendentemente dal luogo ove questi sia residente o presti la propria attività lavorativa. Pertanto, non esistendo limiti di sorta, le Associazioni territoriali del sistema Federmanager possono rientrare nell’alveo dei “soggetti abilitati” per poter assistere, così, il dirigente che richieda supporto per eseguire la procedura telematica in questione.
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Roberto Granatelli