In relazione alla possibile richiesta di rimborso della maggiore tassazione sulla rendita anticipata RITA pubblichiamo una bozza di istanza da presentare all’Agenzia delle Entrate ed una spiegazione sul modus operandi avvertendo che il nostro servizio tributario (dott. Pasquale Sabatino) può essere incaricato, su esplicita richiesta, della pratica di rimborso con un contributo di 200,00 euro. Quindi da valutarne il ricorso in base all’entità del possibile rimborso.
RIMBORSI SU ISTANZA (TASSAZIONE RITA)
A chi va presentata
L’istanza di rimborso può essere presentata all’ufficio dell’Agenzia competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
Resta fermo che laddove il contribuente dovesse inoltrare l’istanza di rimborso ad un ufficio non competente a riceverla, sarà cura di quest’ultimo provvedere alla trasmissione della richiesta alla struttura competente.
Cosa deve contenere
L’istanza di rimborso (CLICCA QUI), in carta semplice, ove non sia prevista la presentazione di un apposito modello, deve contenere l’indicazione dell’importo richiesto, i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso e i documenti utili a dimostrare la fondatezza della richiesta, se non già in possesso della pubblica amministrazione. Per eventuali comunicazioni è utile indicare nell’istanza il proprio recapito telefonico e/o l’indirizzo e-mail/PEC.
Modalità di presentazione
Le richieste di rimborso debitamente sottoscritte, possono essere inviate tramite PEC, e-mail o posta ordinaria, i servizi telematici oppure presentate allo sportello, unitamente all’eventuale documentazione a supporto e copia del documento di identità in corso di validità. In caso di delega, è necessario presentare la copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato, entrambi in corso di validità.
Termini di decadenza
I tempi e le modalità a disposizione del contribuente per richiedere un rimborso sono di 48 mesi dal versamento delle imposte da parte del Fondo che avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione.
Esiti dell’istanza
Alla domanda di rimborso presentata possono seguire due risultati:
- La domanda è accolta. In questo caso, il rimborso sarà erogato con le modalità descritte nella sezione “Come sono pagati i rimborsi” del sito Agenzia Entrate;
- la domanda è respinta. Potrà essere notificato un provvedimento di diniego avverso il quale il contribuente può presentare ricorso; anche nel caso di “silenzio rifiuto”, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, il contribuente può opporsi presentando ricorso.