Approvato il 30 giugno 2022 dall’Assemblea dei Soci

INDICE:

 

SEZIONE 1                   COSTITUZIONE E CARATTERISTICHE

SEZIONE 2                   SOCI

SEZIONE 3                   ORGANI SOCIALI

SEZIONE 4                   REGOLE DI FUNZIONAMENTO

SEZIONE 5                   ASSEMBLEA

SEZIONE 6                   COMMISSIONE ELETTORALE

SEZIONE 7                   CONSIGLIO DIRETTIVO

SEZIONE 8                   GIUNTA ESECUTIVA

SEZIONE 9                   PRESIDENZA E DIREZIONE

SEZIONE 10                 TESORIERE E REVISORI DEI CONTI

SEZIONE 11                 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

SEZIONE 12                 COMMISSIONI CONSULTIVE

SEZIONE 13                 PATRIMONIO E BILANCI

SEZIONE 14                 DISPOSIZIONI FINALI

 

SEZIONE 1

COSTITUZIONE E CARATTERISTICHE

 

Art. 1 Costituzione

È costituita l’Associazione Provinciale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali di Aziende Industriali – APDAI di Torino, quale organizzazione sindacale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali della provincia di Torino, cui aderiscono i Dirigenti e i Quadri Apicali di aziende industriali produttrici di beni e servizi o esercenti attività ausiliarie.

FEDERMANAGER Torino aderisce a FEDERMANAGER Nazionale, alle condizioni previste dallo statuto della stessa FEDERMANAGER Nazionale e, tramite questa, alla Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda – CIDA.

 

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente statuto (“Statuto”), le definizioni seguenti hanno il significato riportato in appresso.

  • FEDERMANAGER Torino: è l’Associazione Provinciale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali di Aziende Industriali – Torino (già A.P.D.A.I.).
  • FEDERMANAGER Piemonte – FE.PI: è l’Unione Regionale delle Associazioni Provinciali del Piemonte.
  • FEDERMANAGER Nazionale: è la Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Apicali di Aziende Industriali.
  • CIDA: è la Confederazione Italiana Dirigenti d’Azienda.
  • Dirigenti: i lavoratori che sono formalmente qualificati tali nel contratto individuale di lavoro oppure che in azienda ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e la cui attività è diretta a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
  • Quadri Apicali: sono coloro che sono formalmente qualificati tali nel contratto individuale di lavoro oppure che rivestono la qualità di quadro ai sensi dell’art. 2095 del codice civile; più in particolare, i quadri ai quali si applica un contratto collettivo o un accordo anche aziendale sottoscritto da FEDERMANAGER Nazionale o, in ulteriore assenza di tale circostanza, i quadri cui si applicano gli accordi sottoscritti da FEDERMANAGER Torino, o da altre associazioni territoriali di FEDERMANAGER nazionale, anche attraverso accordi aziendali in relazione alle alte figure professionali, o i quadri le cui competenze e attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all’art. 1, comma 1, sezione II, dell’accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e FEDERMANAGER Nazionale e degli eventuali ulteriori accordi che dovessero modificarlo o sostituirlo; rientrano nei Quadri Apicali anche i quadri iscritti alle Organizzazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 dello Statuto di FEDERMANAGER Nazionale, e in generale le figure di elevata professionalità del mondo del lavoro subordinato, parasubordinato ed autonomo, in base alle previsioni dello Statuto di FEDERMANAGER Nazionale.
  • Categoria: sono tutti coloro che siano o siano stati componenti manageriali delle imprese quali i Dirigenti o Quadri Apicali, o che siano andati in quiescenza in possesso della qualifica di Dirigente o di Quadro Apicale.
  • Organi: sono gli organi di FEDERMANAGER TORINO indicati al successivo art. 13.

 

Art. 3 – Sede

FEDERMANAGER Torino ha sede in Torino e potrà istituire sedi secondarie nella Regione Piemonte e sedi di rappresentanza in Italia e all’estero.

 

Art. 4 – Durata

FEDERMANAGER Torino ha durata illimitata.

 

Art. 5 – Finalità

FEDERMANAGER Torino è estranea a qualsiasi ideologia e organizzazione di partito e non ha fini di lucro; è associazione di rappresentanza di competenze professionali, espressione di una cultura di impresa portatrice di valori identitari, distintivi, quali la capacità innovativa, la competitività, la meritocrazia, l’etica, la responsabilità sociale e la sostenibilità.

 

Art. 6 – Scopi

FEDERMANAGER Torino si propone lo scopo di:

  • valorizzare lo status di tutti coloro che rivestano o abbiano rivestito la qualifica di Dirigente e di Quadro Apicale;
  • rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali della Categoria, assistendo i Soci in vertenze aziendali e individuali, partecipando a trattative sindacali, stipulando accordi o contratti collettivi di lavoro, curandone gli aspetti interpretativi ed applicativi, promuovendone la formazione professionale ed intervenendo per definire o applicare condizioni previdenziali ed assistenziali avanti ai datori di lavoro, ad ogni Autorità, Amministrazione ed Organizzazione;
  • assistere i Soci anche durante i periodi di attività all’estero, segnatamente per quanto riguarda la tutela dei diritti sindacali, assistenziali e previdenziali riferibili all’ordinamento legislativo italiano;
  • sollecitare e consolidare la cooperazione tra i Soci, finalizzandola ad approfondire lo studio delle problematiche di comune interesse;
  • promuovere azioni ed iniziative di carattere tecnico e culturale, che tendano alla qualificazione e alla valorizzazione della funzione della Categoria, nella consapevolezza dei propri diritti e doveri e dei contributi che essa può mettere a disposizione di tutte le parti sociali;
  • dare il contributo della Categoria alla soluzione dei problemi generali interessanti la Categoria medesima, ponendosi come strumento di supporto e di stimolo nei confronti della pubblica autorità, attraverso valutazioni, proposte e studi, al fine di realizzare una maggiore presenza dei manager nei problemi del territorio in cui operano;
  • curare l’assistenza morale e materiale della Categoria, favorendo anche le iniziative e le istituzioni dirette alla preparazione dei giovani ai compiti manageriali e quelle dirette all’assistenza e supporto dei Soci in mobilità e/o in cerca di nuova occupazione anche tramite convenzioni con enti e società professionali;
  • dare assistenza ai superstiti dei Soci deceduti;
  • istituire Rappresentanze Sindacali Aziendali e di coordinarne le attività;
  • assicurare la continuità dei collegamenti con le altre associazioni analoghe della Regione;
  • curare l’informazione ai Soci con i mezzi, anche informatici, ritenuti opportuni a tale scopo;
  • promuovere, valorizzare e diffondere l’etica del lavoro dei Dirigenti e dei Quadri Apicali come elemento qualificante di FEDERMANAGER Torino e del suo ruolo sociale;
  • promuovere e diffondere in FEDERMANAGER Torino stessa e tra i Dirigenti e i Quadri Apicali la cultura della sostenibilità;
  • in generale, perseguire gli scopi e gli obiettivi di FEDERMANAGER Nazionale e del suo Codice Etico.

Quanto sopra può essere realizzato da FEDERMANAGER Torino anche promuovendo la costituzione o partecipando a società, enti ed associazioni, unitamente ad altri soggetti, aderenti o collegati alle organizzazioni sindacali della dirigenza e delle alte professionalità, che perseguano scopi comuni ed in armonia con i principi contenuti nel presente Statuto.

SEZIONE 2

SOCI

 

Art. 7 -Requisiti per rivestire la qualità di Socio

Possono far parte di FEDERMANAGER Torino, in qualità di Soci, tutti coloro che appartengono alla Categoria.

Il Socio, in caso di cessazione dalla funzione ricoperta in azienda può chiedere di rimanere iscritto a FEDERMANAGER Torino, purché non eserciti attività incompatibile con l’appartenenza alla stessa FEDERMANAGER Torino.

Coloro che continuano un rapporto di lavoro dipendente pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

 

Art. 8 – Incompatibilità

L’iscrizione a FEDERMANAGER Torino è incompatibile con l’appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato accordi federali con FEDERMANAGER Nazionale, nonché con l’esercizio di cariche sindacali in organizzazioni imprenditoriali comportanti una posizione di controparte o comunque in rapporto conflittuale con l’attività sindacale di FEDERMANAGER Torino e di FEDERMANAGER Nazionale o in ogni caso svolgenti attività contraria agli scopi di FEDERMANAGER Torino. L’iscrizione agli Ordini ed ai Collegi professionali non determina incompatibilità.

 

Art. 9 – Ammissione dei Soci

Sull’ammissione dei Soci decide la Giunta Esecutiva, tenuto conto, nei casi controversi, del giudizio formulato dal Collegio dei Probiviri.

Contro la deliberazione negativa della Giunta Esecutiva l’interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che delibererà definitivamente.

In presenza dei requisiti richiesti dall’art. 7 del presente Statuto, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri.

L’iscrizione vale fino alla fine dell’anno civile e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal Socio formale atto di recesso. Il recesso non è valido se non viene comunicato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mani presso la Segreteria di FEDERMANAGER Torino, oppure a mezzo PEC almeno entro il trenta novembre di ciascun anno.

Il Socio receduto, nel momento in cui comunica il recesso, è comunque tenuto al pagamento dell’intera quota associativa dell’anno in corso.

 

Art. 10 – Quota associativa

I Soci sono tenuti a corrispondere puntualmente il contributo sindacale in forma di quota associativa annua, nella misura e con le modalità annualmente stabilite dai competenti Organi alla scadenza definita e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il mancato versamento della quota entro il 31 dicembre di ciascun anno comporterà la decadenza dalla qualità di socio a partire da tale data.

Il mancato versamento della quota annuale entro il termine stabilito di ciascun anno comporta la sospensione del diritto ai Servizi forniti da FEDERMANAGER Nazionale e FEDERMANAGER Torino a partire dal novantesimo giorno successivo alla scadenza.

 

Art. 11 – Doveri

La partecipazione a FEDERMANAGER Torino e ai suoi organi sociali comporta l’obbligo del Socio di osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dagli Organi di FEDERMANAGER Torino nell’interesse della Categoria e per la salvaguardia dell’etica professionale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali, del Codice Etico e della Carta dei Valori di FEDERMANAGER Torino che dovessero essere adottati. Eventuali inadempienze saranno deferite al Collegio dei Probiviri. I Soci si impegnano a mantenere un comportamento rispettoso rispetto agli altri Soci e ai componenti degli organi sociali di FEDERMANAGER Torino, astenendosi da osservazioni che possano essere, direttamente o indirettamente, lesive della loro reputazione.

I Soci si impegnano inoltre a non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati da FEDERMANAGER Torino o di altre componenti del sistema federale, senza un preventivo coordinamento con le stesse.

I Soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi stipulati da FEDERMANAGER Nazionale e da FEDERMANAGER Torino.

L’iscrizione comporta l’adesione all’attività sindacale di FEDERMANAGER Nazionale e della stessa FEDERMANAGER Torino.

 

Art. 12 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

  1. per recesso da parte del Socio, che avrà valore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui venga comunicato per iscritto il recesso a FEDERMANAGER Torino e purché la comunicazione di recesso sia ricevuta da FEDERMANAGER Torino entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, con esclusione del primo triennio dall’iscrizione a FEDERMANAGER Torino, nel quale periodo l’eventuale recesso avrà valore alla scadenza del terzo anno di iscrizione, con obbligo di pagamento della quota sociale per il primo triennio;
  2. per esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva per violazione dei doveri incombenti sui Soci stessi, tenuto conto del parere formulato dal Collegio dei Probiviri, all’esame dei quali dovranno essere deferite le questioni di comportamento e di etica professionale e sindacale. Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva il Socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che delibererà definitivamente;
  3. per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione, accertata dalla Giunta Esecutiva, fatte salve comunque le condizioni relative al prolungamento dell’iscrizione previste dall’art. 7, comma 3 del presente Statuto;
  4. per morosità, accertata dalla Giunta Esecutiva, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  5. per sospensione e nei limiti temporali di durata della sospensione, come deliberata dalla Giunta Esecutiva per violazione dei doveri incombenti sui Soci stessi, tenuto conto del parere formulato dal Collegio dei Probiviri, all’esame dei quali dovranno essere deferite le questioni di comportamento e di etica professionale e sindacale. Contro la deliberazione della Giunta Esecutiva il Socio può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio Direttivo, che delibererà definitivamente.

L’efficacia della perdita della qualità di Socio avrà inizio dal giorno del relativo provvedimento o del ricevimento della lettera di recesso da parte di FEDERMANAGER Torino.

 

 

SEZIONE 3

ORGANI SOCIALI

 

Art. 13 – Organi

Sono Organi di FEDERMANAGER Torino:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) la Giunta Esecutiva;
  4. d) il Presidente e il Vice Presidente;
  5. e) il Tesoriere;
  6. f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  7. g) il Collegio dei Probiviri.

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), c), f) e g) dovranno essere composti per almeno il 70% da Dirigenti, mentre ai Quadri Apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di Quadri Apicali iscritti a FEDERMANAGER Torino.

Tutte le cariche ricoperte negli organi di FEDERMANAGER Torino sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate sulla base delle procedure vigenti.

 

Art. 14 – Soggetti di riferimento

I soggetti di riferimento per FEDERMANAGER Torino sono principalmente:

  1. la Categoria;
  2. le Rappresentanze Sindacali Aziendali, istituite presso le singole aziende nel rispetto della vigente disciplina di FEDERMANAGER Nazionale, che hanno funzioni consultive e di collegamento fra FEDERMANAGER Torino e i Soci che rappresentano;
  3. FEDERMANAGER Nazionale e l’unione regionale del Piemonte.

Inoltre, FEDERMANAGER Torino si confronterà sia con le organizzazioni sindacali datoriali, sia degli altri lavoratori, sia con rappresentanti della Categoria stessa non iscritti ad alcuna associazione, sia con rappresentanti della Categoria iscritti ad associazioni diverse da FEDERMANAGER Torino, sia con le altre associazioni diverse da FEDERMANAGER Torino.

 

 

SEZIONE 4

REGOLE DI FUNZIONAMENTO

 

Art. 15 – Regole generali in tema di Organi sociali

  1. Riunioni collegiali

Salvo quanto disposto diversamente dallo Statuto in casi particolari, le riunioni collegiali sono validamente costituite quando è presente più della metà dei componenti; le delibere e le mozioni sono adottate validamente con più della metà dei voti validi espressi dai presenti.

Le riunioni possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

  1. siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti;
  2. sia consentito al Presidente di accertare l’identità delle persone legittimate a presenziare, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. sia garantita a tutti i presenti la possibilità sia di intervenire attivamente e oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
  4. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  5. vengano indicati nell’avviso di convocazione o in tempo utile le modalità di collegamento che gli aventi diritto potranno utilizzare.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera convocata nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante e vengono considerati partecipanti tutti i soggetti che, avendo diritto a partecipare, siano presenti o siano collegati da remoto.

Nei voti validi debbono intendersi ricomprese le schede bianche ed escluse quelle nulle e le astensioni.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono:

  1. per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
  2. per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei votanti;
  3. mediante scrutinio segreto, quando si tratti di voto sulle nomine;
  4. mediante voto su piattaforma informatica, secondo le regole che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

  1. Cariche sociali

Tutte le cariche negli Organi e i mandati di rappresentanza di FEDERMANAGER Torino in organismi ed enti esterni sono elettivi; la nomina avviene esclusivamente a scrutinio segreto.

Per l’elezione di Organi collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire, fatta eccezione per quanto diversamente previsto per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.

I posti sono assegnati ai candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, si procede secondo quanto specificatamente previsto nello Statuto o, in assenza di norme, in base a successiva votazione di ballottaggio.

Per la carica di Presidente l’elezione avviene, nei primi due scrutini, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nel terzo scrutinio a maggioranza che rappresenti più della metà dei voti validi espressi dai presenti; successivamente per ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Fatta eccezione per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti, gli altri Organi collegiali di FEDERMANAGER Torino dovranno essere costituiti in modo che i relativi componenti siano ripartiti tra i Dirigenti in servizio e in pensione in misura proporzionale alla situazione associativa verificata al 31 dicembre dell’anno precedente le votazioni di rinnovo, e comunque tale da assicurare ai Dirigenti in servizio un numero di posti non inferiore al 51% dei posti disponibili.

Ogni carica resta ricoperta fino al termine del mandato, anche se la ripartizione suddetta viene nel frattempo a modificarsi a causa del cambiamento, da parte del Socio, del suo status di dirigente in servizio o in pensione rispetto a quello originariamente posseduto.

Nel caso di sostituzione del Socio nell’incarico ricoperto nel corso del triennio, subentreranno nell’ordine i primi non eletti nelle ultime elezioni della medesima categoria di appartenenza del Socio cessato.

In occasione della prima seduta di insediamento di ciascun Organo collegiale di FEDERMANAGER Torino, il Presidente ha la responsabilità del preliminare accertamento, da far constatare e risultare a verbale, del rispetto della presente norma statutaria.

Nel caso in cui la norma risulti violata, il Presidente è tenuto a promuovere le opportune sostituzioni, assegnando, a tale fine, un termine non superiore a 30 giorni.

 

  • Elettorato attivo e passivo

Il diritto di voto e di essere eletti negli Organi, nonché in enti e organismi esterni a cui FEDERMANAGER Torino partecipi, è riservato ai Soci che risultino in regola con il pagamento del contributo sindacale associativo annuo dovuto per l’anno in corso entro la scadenza stabilita, o in difetto di fissazione di quest’ultima, entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Per essere eletti negli Organi è necessario essere iscritti a FEDERMANAGER Torino o altre realtà territoriali aderenti a FEDERMANAGER Nazionale quali Soci da almeno due anni consecutivi.

 

  1. Rieleggibilità

Salvo che nel Consiglio Direttivo, ove non vi è limite al rinnovo, tutti i componenti degli Organi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nello stesso incarico. Non sono computati, a tale fine, mandati parziali di durata inferiore ad un anno.

 

Art. 16 – Requisiti di professionalità dei titolari delle cariche

I rappresentanti di FEDERMANAGER Torino in enti e organismi ai quali aderisca devono avere attitudine sindacale, capacità professionali adeguate ai compiti che andranno a svolgere e devono prestare la loro attività nel precipuo interesse della Categoria.

Devono, inoltre, garantire la disponibilità necessaria per l’espletamento del mandato e perseguire, pur nel rispetto della loro personale responsabilità, obiettivi coerenti con gli indirizzi e le strategie degli Organi, mantenendo atteggiamenti di lealtà e correttezza nei confronti degli Organi da cui hanno ricevuto il mandato.

 

Art. 17 – Durata delle cariche

Tutte le cariche negli Organi hanno la durata di tre anni.

I componenti degli Organi decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso, qualora i medesimi non intervengano, per ragioni non connesse ad impegni sindacali, preventivamente fissati, o per impedimento fisico preventivamente dichiarato e successivamente documentato, a 5 riunioni validamente convocate, anche non consecutive, nel l’arco di dodici mesi.

 

Art. 18 – Incompatibilità

Ogni carica negli Organi è incompatibile con:

  1. il possesso di cariche o incarichi in azienda con funzioni di controparte nei riguardi dei Dirigenti o Quadri Apicali;
  2. la titolarità di un rapporto di lavoro o di collaborazione con FEDERMANAGER Torino o, comunque, l’acquisizione di compensi a carattere continuativo erogati da FEDERMANAGER Torino.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi.

 

 

SEZIONE 5

ASSEMBLEA

 

Art. 19 – Assemblea

L’Assemblea è costituita dai Soci regolarmente iscritti.

Hanno diritto a partecipare soltanto coloro che sono in regola con il pagamento del contributo associativo dell’anno in cui si tiene l’Assemblea, purché non siano soggetti ai provvedimenti di cui all’art. 12 del presente Statuto.

Essa è presieduta dal Presidente di FEDERMANAGER Torino o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza, dal Consigliere più anziano di iscrizione. Il Direttore di FEDERMANAGER Torino redige il verbale dell’Assemblea.

L’Assemblea può deliberare con le modalità previste al precedente articolo 15, compreso il referendum.

 

Art. 20 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria:

  1. delibera sulle direttive generali inerenti all’attività di FEDERMANAGER Torino;
  2. approva il bilancio d’esercizio, ratifica il bilancio preventivo e le relative relazioni sulla gestione;
  3. ratifica eventuali adesioni di FEDERMANAGER Torino ad altri enti od organismi che perseguano i medesimi fini in campo regionale, nazionale o internazionale;
  4. elegge con votazione per referendum il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
  5. elegge, eventualmente, e revoca il Presidente Onorario, che non concorre alla formazione del numero legale delle riunioni cui parteciperà, avendo voto consultivo.

L’Assemblea straordinaria:

  1. delibera su eventuali modifiche dello Statuto, che debbono essere presentate con richiesta formale, sottoscritta da almeno un decimo dei Soci, oppure con proposta del Consiglio Direttivo;
  2. delibera sull’eventuale scioglimento di FEDERMANAGER Torino e sulla nomina dei liquidatori.
  3. Le decisioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti i Soci, per gli Organi e per gli uffici di FEDERMANAGER Torino.

 

Art. 21 – Assemblea. Convocazione

L’Assemblea deve essere convocata, di norma, entro i primi 120 giorni di ciascun anno e comunque non oltre i primi 180 giorni, previa delibera motivata del Consiglio Direttivo, quando lo richiedano particolari o straordinarie esigenze di FEDERMANAGER Torino.

L’Assemblea può anche essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L’Assemblea può altresì essere convocata a seguito di espressa richiesta presentata dai Revisori dei Conti o da un decimo dei Soci, e, in tal caso, la convocazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con comunicazione diretta ai Soci, da inviare almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, la data, l’ora, le modalità con cui sarà tenuta e il luogo della prima convocazione, nonché gli estremi della seconda convocazione.

 

Art. 22 – Modalità di svolgimento dell’Assemblea

Sia in prima che in seconda convocazione, per la valida costituzione della riunione (i)i Dirigenti presenti devono rappresentare almeno il 70% dei presenti. mentre (ii) ai Quadri Apicali, ai fini della pesatura in termini di rappresentanza, sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di Quadri Apicali iscritti rispetto al numero complessivo dei Soci. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

La seconda convocazione può essere fissata anche lo stesso giorno, a distanza di almeno mezz’ora dopo l’ora stabilita per la prima, senza necessità di ulteriori inviti.

La partecipazione all’Assemblea può avvenire esclusivamente di persona ovvero mediante videoconferenza.

I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio, il quale potrà avere un massimo di tre deleghe. Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di disporre il controllo del diritto di intervento all’Assemblea, anche per quanto riguarda la regolarità e il numero delle deleghe.

In caso di svolgimento dell’Assemblea in videoconferenza, le eventuali deleghe vanno depositate preventivamente in Segreteria mediante consegna a mano o invio tramite PEC che dovrà avvenire in entrambi i casi almeno 48 ore prima dell’ora indicata per l’Assemblea in prima convocazione.

 

L’Assemblea ordinaria può validamente deliberare:

  1. in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci;
  2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L’Assemblea straordinaria può validamente deliberare quando i presenti dispongano di un numero di voti almeno pari al 3% del numero dei soci, riferito alla situazione associativa al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’Assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera sull’eventuale scioglimento di FEDERMANAGER Torino e sulla nomina dei liquidatori con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti; la delibera, ove approvata, dovrà essere sottoposta a ratifica per referendum.

 

Art. 23 – Votazione per referendum

La votazione per referendum può essere deliberata dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Nel caso di votazione per referendum, la comunicazione deve contenere, oltre alla precisazione che trattasi di votazione per referendum e l’indicazione dell’argomento, anche l’indicazione della data, delle modalità di svolgimento e dell’ora di apertura e di chiusura della votazione e del luogo ove avviene lo scrutinio dei voti. Le particolari modalità concernenti l’elezione del Consiglio Direttivo sono precisate all’art. 25.

La chiusura delle votazioni per referendum non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera di convocazione.

Le schede di votazione, per essere ammesse allo scrutinio, devono pervenire presso il luogo stabilito entro il giorno e l’ora fissati.

Le procedure per le operazioni relative al referendum sono disposte dal Collegio dei Probiviri secondo uno specifico regolamento, ratificato dal Consiglio Direttivo di FEDERMANAGER Torino in modo da garantire la regolarità delle votazioni. In assenza, si farà riferimento all’ultimo regolamento approvato.

Lo scrutinio dei voti è eseguito dalla Commissione Elettorale, sotto il controllo del Collegio dei Probiviri, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i Soci.

La votazione per referendum da parte dell’Assemblea può inoltre svolgersi tramite strumenti informatici, secondo le regole che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

 

SEZIONE 6

COMMISSIONE ELETTORALE

 

Art. 24 – Nomina e funzionamento della Commissione Elettorale

Il Consiglio Direttivo uscente, almeno 60 giorni prima della sua naturale scadenza, eleggerà la Commissione Elettorale composta di tre componenti effettivi e di due supplenti, che devono essere tutti Soci di FEDERMANAGER Torino in regola con il contributo sindacale associativo.

I componenti della Commissione Elettorale eleggeranno al loro interno un Presidente e un Segretario e provvederanno alle operazioni e alle incombenze elettorali.

Non potranno fare parte della Commissione Elettorale i Soci che si presentino candidati alle elezioni degli Organi.

 

 

 

SEZIONE 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 25 – Composizione ed elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo di FEDERMANAGER Torino è composto da un numero di componenti proporzionale al numero dei Soci, in ragione di un Consigliere ogni 100 Soci, senza tener conto di frazioni inferiori a 100, con il limite minimo di 20 Consiglieri e il limite massimo di 40 Consiglieri.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo avviene con riferimento al numero dei Soci iscritti, in regola con il versamento del contributo sindacale associativo, accertato al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui sono indette le elezioni.

I posti in Consiglio sono ripartiti fra Dirigenti in servizio e Dirigenti in quiescenza secondo la proporzione prevista all’art. 15 del presente Statuto. I Consiglieri Quadri Apicali dovranno essere tutti in servizio.

Ai Dirigenti in servizio dipendenti da aziende minori, non appartenenti a gruppi aziendali con più di 250 Dirigenti, sono riservati:

  1. tre posti nel caso di aziende che non contano più di venti Dirigenti (sia iscritti che non iscritti);
  2. ulteriori tre posti nel caso di aziende che contano da 21 a 50 Dirigenti (sia iscritti che non iscritti).

Qualora, al momento della proclamazione degli eletti, non vi siano candidati sufficienti a coprire i posti riservati, questi saranno assegnati ad altri candidati appartenenti ad aziende con più di 50 Dirigenti.

 

Art. 26 Elezione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea per referendum tra i Soci, secondo le norme stabilite dal presente Statuto; esso dura in carica tre anni, a partire dalla data di proclamazione degli eletti, ed i suoi componenti sono rieleggibili secondo quanto precisato all’art. 15.

La votazione da parte dell’Assemblea per referendum si svolge tramite due separati referendum tra i Soci Dirigenti ed i Soci Quadri Apicali, ciascuno per la sua quota di partecipazione.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo si dovranno osservare le seguenti procedure:

  1. composizione di una lista unica dei candidati in ordine alfabetico con indicazione dell’ultima impresa presso cui ha prestato la propria attività, qualora trattasi di azienda con meno di 50 Dirigenti, non appartenenti a gruppi aziendali con più di 250 Dirigenti, ai sensi del quarto comma dell’art. 25 del presente Statuto, nonché della situazione di Dirigente in servizio o in pensione;
  2. ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore ad un quarto del totale dei candidati da eleggere;
  3. alle operazioni e alle incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale secondo lo specifico regolamento predisposto dal Collegio dei Probiviri e approvato dal Consiglio Direttivo;
  4. il Collegio dei Probiviri, verificata la regolarità delle operazioni elettorali, renderà pubblici i risultati e proclamerà gli eletti;
  5. in caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di iscrizione associativa a FEDERMANAGER Torino;
  6. il Consiglio Direttivo uscente e gli uffici di FEDERMANAGER Torino non possono svolgere opera di propaganda a favore di alcun candidato.

In caso di cessazione dall’incarico per qualsiasi motivo di uno o più componenti del Consiglio Direttivo nel corso del triennio, subentreranno nell’ordine i primi non eletti nelle ultime elezioni, rispettando peraltro la proporzione prevista all’art. 15 del presente Statuto, tra Dirigenti in servizio e in pensione e quella di cui al quarto comma dell’art. 25 dello Statuto.

Al fine di valutare se il Dirigente da sostituire durante il corso del triennio sia da considerare in servizio o in pensione, si farà riferimento alla qualificazione del Consigliere cessato al momento della verifica delle candidature da parte del Collegio dei Probiviri.

Al verificarsi della condizione di esaurimento dei candidati appartenenti ad aziende minori, medie o grandi, i posti vacanti saranno assegnati ad altri candidati in servizio, secondo l’ordine della graduatoria di voti ottenuti.

Nel caso in cui, nonostante quanto previsto nel comma precedente, non risulti possibile assegnare i posti vacanti ad altri candidati non eletti, si procederà alla corrispettiva riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il periodo di carica residuo.

Qualora il numero dei Consiglieri scenda al di sotto delle 20 unità, si dovrà procedere a nuove elezioni entro 180 giorni, previo accertamento della situazione da parte del Consiglio Direttivo stesso, all’uopo convocato dal Presidente, anche dimissionario, o in difetto dal Vice Presidente o dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

In caso di parità di voti subentrerà il più anziano di iscrizione associativa ininterrotta a FEDERMANAGER Torino o ad altra associazione territoriale affiliata a FEDERMANAGER Nazionale.

Qualora la maggioranza del Consiglio Direttivo presenti contestualmente le dimissioni, si dovrà procedere a nuove elezioni entro 60 giorni, previo accertamento della situazione da parte del Presidente o del Vice Presidente o, in loro mancanza, del Collegio dei Probiviri.

In entrambi i casi le elezioni potranno essere indette dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro mancanza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 27 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

  1. eleggere tra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, nonché i componenti della Giunta Esecutiva;
  2. promuovere iniziative, esprimere pareri e deliberare provvedimenti tendenti al conseguimento degli scopi previsti dal presente Statuto, quali i regolamenti;
  3. predisporre e deliberare il progetto di bilancio d’esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa;
  4. predisporre e deliberare il bilancio preventivo corredato dalla relazione sul programma dell’attività da svolgere e dalle note esplicative;
  5. deliberare, in sede di predisposizione del progetto di bilancio preventivo, eventuali modifiche del contributo sindacale associativo, specificando le particolari esigenze che lo richiedono;
  6. deliberare gli atti per la gestione economica e finanziaria del patrimonio e gli investimenti di capitali;
  7. eleggere i rappresentanti di FEDERMANAGER Torino nel Consiglio dell’Unione Regionale di FEDERMANAGER Nazionale;
  8. indicare, per l’elezione in sede di Unione Regionale, i nominativi dei Soci designati da FEDERMANAGER Torino nello stretto numero previsto per i componenti effettivi e supplenti per il Congresso, il Consiglio Nazionale e nei corrispondenti organi statutari della FEDERMANAGER Nazionale e di CIDA a livello territoriale;
  9. eleggere i rappresentanti di FEDERMANAGER Torino in enti od organismi esterni a cui FEDERMANAGER Torino partecipi;
  10. approvare lo statuto di società, enti o associazioni promosse da FEDERMANAGER Torino o alle quali la stessa partecipi ed eleggere i propri rappresentanti negli organi di gestione;
  11. su proposta della Giunta Esecutiva, nominare ed eventualmente revocare il Direttore dell’Associazione;
  12. eleggere i presidenti e i componenti delle Commissioni Consultive Permanenti, nonché istituire altre eventuali Commissioni Consultive e nominarne i componenti;
  13. pronunciarsi sui ricorsi relativi all’ammissione, alla sospensione o alla esclusione dei Soci;
  14. dichiarare la decadenza dagli Organi;
  15. proporre all’Assemblea Straordinaria eventuali modifiche allo Statuto sociale e l’eventuale scioglimento di FEDERMANAGER Torino;
  16. indire le elezioni per il rinnovo degli Organi.

 

Art. 28 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce con le modalità previste dal presente Statuto almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo o che un terzo dei componenti lo richieda. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocata entro il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti. La riunione è convocata dal Presidente della Commissione Elettorale ed è presieduta, fino al momento in cui viene eletto il Presidente, dal Consigliere avente la maggiore anzianità di iscrizione a FEDERMANAGER Torino.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante comunicazione scritta da inviare almeno 7 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza: nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data, le modalità e l’ora stabilita per la riunione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti da discutere.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione con ogni mezzo, purché idoneo a certificarne il ricevimento da parte di ciascun componente del Consiglio Direttivo almeno 48 ore prima della riunione.

 

Art. 29 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di più della metà dei componenti.

Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore di FEDERMANAGER Torino, il quale redige il verbale. In caso di sua assenza, l’incarico di redigere il verbale è affidato dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto e con facoltà di intervenire sulle questioni di loro competenza, i componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 

SEZIONE 8

GIUNTA ESECUTIVA

 

Art. 30 – Composizione e durata della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è formata da nove componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i Presidenti della Commissione Consultiva Permanente Sindacale e della Commissione Consultiva Permanente Previdenza e Assistenza e altri quattro componenti eletti dal Consiglio Direttivo.

Almeno cinque dei suoi componenti devono essere Dirigenti in servizio e almeno uno di questi, se compreso fra gli eletti in Consiglio Direttivo, deve essere appartenente ad aziende  individuate ai sensi del quarto comma dell’art. 25 del presente Statuto.

La Giunta Esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo e la rieleggibilità dei singoli componenti è sottoposta ai vincoli di cui all’ultimo comma dell’art. 15 del presente Statuto. La decadenza di un componente da Consigliere o dalle cariche di cui al primo comma del presente articolo comporta di diritto la decadenza da componente della Giunta Esecutiva. In tali casi il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del componente decaduto nella sua prima successiva adunanza.

 

Art. 31 – Riunioni della Giunta Esecutiva

Per le convocazioni, le delibere, le votazioni e per le condizioni di partecipazione di Probiviri e Revisori alle riunioni della Giunta Esecutiva valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.

La Giunta Esecutiva deve riunirsi di regola almeno una volta al mese.

 

Art. 32 – Poteri della Giunta Esecutiva

Spetta alla Giunta Esecutiva:

  1. dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  2. proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario od opportuno per il conseguimento degli obiettivi statutari e la realizzazione dei programmi di FEDERMANAGER Torino;
  3. proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei Soci da designare, in rappresentanza di FEDERMANAGER Torino, nel Consiglio Regionale e negli organi nazionali di FEDERMANAGER Nazionale e di CIDA, nonché in enti ed organismi esterni a cui FEDERMANAGER Torino partecipi;
  4. disporre l’ordinamento e la struttura degli uffici di FEDERMANAGER Torino e proporre al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore;
  5. stabilire il trattamento economico e normativo del Direttore e del personale, definire i criteri e le modalità per i rimborsi delle spese sostenute, nell’esercizio della carica, dal personale, da Consiglieri o da altri Soci;
  6. verificare ed eventualmente integrare i progetti dei bilanci d’esercizio e i bilanci preventivi annuali e le relative relazioni, predisposti dal Tesoriere, da presentare al Consiglio Direttivo;
  7. pronunciarsi per l’ammissione (nei casi controversi), la sospensione e la esclusione dei Soci, previa in questo caso acquisizione del parere del Collegio dei Probiviri a norma degli articoli 9 e 12 dello Statuto.
  8. verificare l’andamento, e informare il Consiglio Direttivo almeno ogni semestre, di tutte le iniziative promosse da FEDERMANAGER Torino nel proprio interno e/o in corso di realizzazione presso enti od organismi a cui FEDERMANAGER Torino partecipi.

La Giunta Esecutiva può adottare, in casi di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da comunicare senza indugio al Consiglio Direttivo stesso, il quale dovrà esaminarli per la ratifica nella sua prima successiva adunanza.

 

 

SEZIONE 9

PRESIDENZA, DIREZIONE

 

Art. 33 – Presidente. Elezione e poteri

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza legale di FEDERMANAGER Torino a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente dà esecuzione a quanto deliberato dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva, dando le relative disposizioni. Il Presidente sovraintende al funzionamento degli uffici, dando disposizioni al Direttore di FEDERMANAGER Torino.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, assumendo provvedimenti da comunicare senza indugio all’Organo surrogato, il quale dovrà esaminarli per la ratifica nella sua prima successiva adunanza.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Qualora l’assenza o l’impedimento del Presidente durasse oltre 90 giorni, egli è considerato decaduto ed è dovere del Vice Presidente convocare entro 60 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione di un nuovo Presidente.

 

Art. 34 – Durata

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e la loro rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all’ultimo comma dell’art. 15 del presente Statuto.

 

Art. 35 – Revoca

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio Direttivo solo secondo le procedure previste dal presente articolo.

La revoca del mandato al Presidente o al Vice Presidente può essere promossa con istanza motivata indirizzata al Collegio dei Probiviri, ad iniziativa di almeno un quarto dei Consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri sottopone l’istanza di revoca, con suo parere, alla delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, dal Presidente o dal Vice Presidente (ove non sottoposti a revoca) o, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale presiede i lavori della riunione.

Il Consiglio Direttivo vota sulla revoca con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.

 

Art. 36 – Direttore

Al Direttore è affidato l’incarico di assicurare la funzionalità e l’efficienza degli uffici di FEDERMANAGER Torino.

Compete, in particolare, al Direttore, in coordinamento funzionale con il Presidente e avvalendosi della struttura di FEDERMANAGER Torino:

  • compiere ogni attività necessaria per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi;
  • dirigere e coordinare il personale e i servizi di FEDERMANAGER Torino e proporre ogni provvedimento che si renda necessario per il buon funzionamento degli uffici;
  • partecipare alle trattative sindacali;
  • provvedere all’aggiornamento dell’elenco dei Soci e delle relative notizie anagrafiche e professionali;
  • adempiere a tutte le occorrenze burocratiche connesse con il funzionamento di FEDERMANAGER Torino;
  • tenere le scritture contabili e garantirne la regolarità;
  • redigere i verbali delle riunioni, le relazioni tecniche, quelle economiche, i rendiconti periodici, nonché dare supporto nella predisposizione dei progetti dei bilanci d’esercizio e dei bilanci preventivi e delle relative relazioni;
  • esprimere parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni degli Organi;
  • curare la programmazione e la realizzazione delle attività, l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di documentazione, l’azione di supporto nei confronti degli Organi;
  • partecipare, senza voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni degli Organi;
  • collaborare per l’espansione dell’attività e per l’acquisizione di nuovi Soci;
  • assicurare l’assistenza ai Soci e i contatti operativi con gli organi di stampa, con i fornitori e con altri soggetti che entrassero in contatto con FEDERMANAGER Torino ovvero con quelli che saranno indicati dal Presidente.

 

Art. 37 – Nomina del Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, su iniziativa del Presidente.

La revoca della funzione o lo scioglimento del rapporto di lavoro del Direttore può essere proposta dalla Giunta Esecutiva, con proprio parere, al Consiglio Direttivo, su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri. La revoca della funzione di Direttore o lo scioglimento del rapporto di lavoro è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto.

 

 

SEZIONE 10

TESORIERE E REVISORI DEI CONTI

 

Art. 38 – Tesoriere

Il Tesoriere sovraintende all’amministrazione economica, finanziaria e patrimoniale di FEDERMANAGER Torino e ne è responsabile.

Il Tesoriere deve riferire entro 30 giorni dalla chiusura di ogni trimestre alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere è affidato il controllo sul patrimonio sociale.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e la sua rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all’ultimo comma dell’art. 15 del presente Statuto.

 

Art. 39 – Collegio dei Revisori dei Conti. Poteri

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. vigila sull’andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
  2. effettua periodiche verifiche di cassa e contabili e fa pervenire almeno trimestralmente al Consiglio Direttivo i relativi verbali; deve riscontrare la esattezza dei bilanci e controfirmarli;
  3. esegue, anche da parte di singoli suoi componenti, verifiche di cassa e contabili individuando tipi, destinatari e documenti giustificativi della spesa, nonché gli eventuali scostamenti dai vari bilanci preventivi approvati;
  4. verifica la congruità dei bilanci preventivi e l’esattezza e veridicità di quelli consuntivi;
  5. riferisce, con apposite relazioni collegiali, agli Organi almeno in sede di approvazione annuale dei bilanci;
  6. vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da FEDERMANAGER Torino e sul suo concreto funzionamento.

 

Art. 40 – Collegio dei Revisori dei Conti. Composizione e nomina

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 23 dello Statuto, contestualmente e con la stessa procedura adottata per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a due.

Sono proclamati componenti effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e componenti supplenti i due successivi in graduatoria.

Essi durano in carica tre anni e la loro rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all’ultimo comma dell’art. 15 del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Revisore effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Revisore supplente subentra automaticamente il primo non eletto in graduatoria di voti nell’ultima elezione, che resterà in carica sino alla naturale scadenza. In ogni caso, verificandosi parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa ininterrotta a FEDERMANAGER Torino o ad altra associazione territoriale aderente a FEDERMANAGER Nazionale.

Nell’ipotesi in cui si esaurisca la graduatoria, la successiva Assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo supplente e così via in ipotesi di cessazione di altri Revisori, in modo da integrare il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua composizione.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; sono responsabilità della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

Art. 41 – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Nella seduta di insediamento convocata dal Presidente i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nel caso di cessazione di quest’ultimo dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà eletto, all’interno del Collegio opportunamente reintegrato, dai Revisori effettivi appositamente convocati dal Revisore effettivo più anziano di età.

 

 

SEZIONE 11

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 42 – Funzioni del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni:

  1. deve verificare in ogni momento e circostanza il pieno rispetto dello Statuto dell’Associazione, formulando al Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva pareri e raccomandazioni per l’osservanza di tutti gli obblighi previsti, nonché delle singole procedure;
  2. esamina istanze o ricorsi di Soci o degli Organi ed esercita – ove del caso – la funzione di arbitro amichevole compositore;
  3. decide su ogni impugnativa riguardante la legittimità statutaria delle decisioni e delle deliberazioni assunte dagli Organi;
  4. svolge i compiti allo stesso attribuiti alla luce dello statuto di FEDERMANAGER Torino.

Le decisioni emesse dal Collegio dei Probiviri sono vincolanti per tutti i Soci e per gli Organi; tali decisioni sono definitive, salvo quelle relative alla legittimità statutaria delle decisioni e delle delibere assunte dagli Organi che sono impugnabili con istanza al Collegio Nazionale.

Nell’espletamento della propria attività i Probiviri devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

Art. 43 – Termini per le pronunce del Collegio dei Probiviri

Istanze e ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere presentati per iscritto e devono pervenire entro non oltre 60 giorni dalla conoscenza dei fatti oggetto degli stessi, a pena di decadenza.

Il Collegio dei Probiviri, salvo motivata richiesta di proroga che può essere rilasciata dalle parti istanti, deve decidere entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza o del ricorso e comunicare il lodo al Consiglio Direttivo.

 

Art. 44 – Elezione del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea con referendum, contestualmente e con la stessa procedura adottata per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore a due.

Sono proclamati membri effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplenti i due successivi in graduatoria. In caso di parità di voti prevarrà il candidato con maggiore anzianità associativa ininterrotta a FEDERMANAGER Torino o ad altra associazione territoriale aderente a FEDERMANAGER Nazionale.

Nella seduta di insediamento convocata dal Presidente i componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Probiviri.

 

Art. 45 – Durata. Cessazione dalla carica

I Probiviri durano in carica tre anni e la loro rieleggibilità è sottoposta ai vincoli di cui all’ultimo comma dell’art. 15 del presente Statuto.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Proboviro effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Proboviro supplente subentra automaticamente il primo non eletto in graduatoria di voti nell’ultima elezione, che resterà in carica sino alla naturale scadenza.

Nell’ipotesi in cui si esaurisca la graduatoria, la successiva Assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo supplente e così via in ipotesi di cessazione di altri Probiviri, in modo da integrare il Collegio dei Probiviri nella sua composizione.

In ogni caso, verificandosi parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa ininterrotta a FEDERMANAGER Torino o ad altra associazione territoriale aderente a FEDERMANAGER Nazionale.

Nel caso di cessazione del Presidente del Collegio dei Probiviri dalla carica, anticipata rispetto alla normale scadenza statutaria, il nuovo Presidente del Collegio dei Probiviri sarà eletto, all’interno del Collegio opportunamente reintegrato, dai Probiviri appositamente convocati dal Proboviro più anziano di età.

 

 

SEZIONE 12

COMMISSIONI CONSULTIVE

 

Art. 46 – Commissioni Consultive

Le Commissioni Consultive Permanenti assolvono a funzioni consultive a favore degli Organi. Esse sono:

  1. la Commissione Sindacale;
  2. la Commissione Previdenza e Assistenza.

I Presidenti di dette Commissioni sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i loro componenti. Il Presidente della Commissione Permanente Sindacale deve essere eletto tra i Dirigenti in servizio.

In conformità all’art. 17 dello Statuto Nazionale e relativi regolamenti sono istituiti, in via permanente, i Gruppi dei Pensionati, dei Giovani e delle donne Minerva.

È in facoltà del Consiglio Direttivo istituire altre Commissioni Consultive per materie o problemi particolari.

 

Art. 47 – Composizione delle Commissioni Consultive

I componenti delle Commissioni Consultive sono scelti dal Consiglio Direttivo tra tutti i Soci.

Le Commissioni Consultive permanenti durano in carica sino alla scadenza del mandato previsto per il Consiglio Direttivo.

Le Commissioni Consultive costituite per materie o problemi particolari durano in carica per il tempo necessario a conseguire gli obiettivi loro affidati, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre i termini di decadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Al fine di garantire l’efficienza delle Commissioni Consultive, il Presidente di FEDERMANAGER Torino, sentita la Giunta Esecutiva, può disporre impegni di spesa per il funzionamento delle Commissioni Consultive stesse.

 

 

SEZIONE 13

PATRIMONIO E BILANCI

 

Art. 48 – Patrimonio

Il patrimonio sociale di FEDERMANAGER Torino si forma ed è costituito:

  1. dalle attività patrimoniali (denaro, beni mobili ed immobili, titoli di credito, crediti, altre attività, ratei e risconti attivi);
  2. dalle passività patrimoniali (debiti, altre passività, ratei e risconti passivi, fondi per passività potenziali);
  3. dagli avanzi della gestione del bilancio d’esercizio annuale;
  4. dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese di gestione;
  5. da eventuali donazioni, erogazioni liberali o lasciti.

Il patrimonio sociale può diminuire per risultanze negative dei bilanci d’esercizio annuali e per la perdita o la consunzione dei suoi elementi.

Degli elementi costituenti il patrimonio sociale deve essere tenuto un inventario costantemente aggiornato e verificato ogni 31 dicembre.

Ogni anno l’inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in apposito libro da conservarsi con gli altri libri sociali.

Sulla base dell’inventario è compilato il bilancio patrimoniale.

 

Art. 49 – Bilanci

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio preventivo dell’esercizio successivo accompagnato dalla relazione previsionale delle attività che dovranno essere svolte e dalle note esplicative.

Il progetto di bilancio d’esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva, almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea per la sua approvazione e messo seduta stante a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti per la predisposizione della loro relazione.

Il progetto del bilancio d’esercizio e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti unitamente al bilancio preventivo devono essere tenuti a disposizione dei Soci, presso la sede, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea alla quale dovranno essere sottoposti rispettivamente per l’approvazione e per la ratifica.

 

 

SEZIONE 14

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 50 – Scioglimento

L’eventuale scioglimento di FEDERMANAGER Torino deve essere deciso dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti e deve essere successivamente ratificato con referendum tra i Soci.

La delibera di scioglimento deve, altresì, prevedere la nomina di uno o più liquidatori.

 

Art. 51 – Divieto di distribuzione degli utili

FEDERMANAGER Torino:

  • non può distribuire in alcun modo, neppure indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di FEDERMANAGER Torino, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge;
  • dovrà devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe ove esistente, oppure, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito ove necessario l’organismo di controllo competente, e comunque salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 52 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, nonché alle condizioni previste nello Statuto di FEDERMANAGER Nazionale.

Il presente Statuto entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea e non comporta la decadenza per ciò stesso degli Organi in carica al momento della sua approvazione, che proseguiranno fino alla loro naturale o anticipata scadenza.