La legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio entrata in vigore dal 01/01/2020), ha condizionato la DETRAIBILITA’ fiscale delle spese effettuate (attualmente prevista nel 19% degli oneri indicati all’art. 15 del TUIR e altre disposizioni) al c.d. “PAGAMENTO TRACCIATO” (Tracciare i pagamenti significa permettere al Fisco di ricostruire tutti i movimenti che ha fatto il denaro): dette spese dovranno pertanto essere effettuate solo con assegni, bonifici, bancomat, carte di credito/debito.
La disposizione NON si applica e pertanto si potrà ancora utilizzare il contante:
- alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
In attesa di maggiori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, suggeriamo di tenere copia dei pagamenti (es. ricevuta bancomat, fotocopie assegni) ed, eventualmente, far indicare in fattura il mezzo di pagamento.
Di seguito riportiamo un elenco, NON ESAUSTIVO, degli oneri soggetti alla nuova normativa:
- interessi passivi mutui prima casa
- intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- spese mediche
- veterinarie
- funebri
- frequenza scuola e università
- assicurazione rischio morte e infortuni
- erogazioni liberali
- corsi ragazzi resi da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- affitti studenti universitari
- addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.