D.M. 16.01.2017 (Attestazione da parte delle Associazioni per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”) – Risoluzione n. 31/E del 20.4.2018 dell’Agenzia delle Entrate
Segnaliamo la risoluzione n. 31/E del 20 aprile scorso con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria interpretazione in merito alla questione dell’attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo dei contratti di locazione agli accordi territoriali di cui alla legge n. 431 del 1998, prevista dal decreto ministeriale 16.1.2017, per i contratti “non assistiti” (ossia per quei contratti per i quali le parti non si avvalgano dell’assistenza, facoltativa, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori).
A seguito di specifico interpello presentato da una sezione locale del SUNIA, l’Agenzia si è, per la prima volta, espressa ufficialmente sulla questione e, con riferimento alle agevolazioni riguardanti tributi gestiti dalla stessa (aliquota ridotta della cedolare secca, deduzione Irpef e riduzione dell’imposta di registro) ha chiarito che, per i contratti “a canone concordato” non assistiti, l’acquisizione dell’attestazione “costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni”.
Deve, in ogni caso, trattarsi di contratti stipulati sulla base di accordi territoriali sottoscritti ai sensi del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 (quindi successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso, 15 marzo 2017).
Nella stessa risoluzione, l’Agenzia si pronuncia sulla questione dell’obbligatorietà o meno dell’allegazione dell’attestazione ai contratti di locazione, ritenendo che non sia necessario allegare l’attestazione in sede di registrazione del contratto, aggiungendo che – in caso di allegazione – non si applica né l’imposta di registro né l’imposta di bollo.
Come precisato dalla stessa Agenzia, il parere si riferisce ai tributi erariali, mentre per Imu e Tasi – come abbiamo sempre precisato in relazione ai quesiti in materia, indirizzati al Centro Studi – deve continuare a farsi riferimento a quanto stabilito dai singoli Comuni, i quali possono emanare specifiche disposizioni che, per esempio, annullino o limitino i controlli per i contratti assistiti ovvero per quelli forniti di attestazione.
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