Buongiorno,
si informa che la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), con la Circolare n. 4209 del 17 settembre 2020 – che si unisce in allegato – ha fornito importanti chiarimenti in merito alla disciplina della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), di cui all’art. 11, commi 4 e seguenti del D.Lgs. n. 252/2005, con riguardo ad alcune questioni segnalate dagli operatori, di interesse generale per gli iscritti ai fondi di previdenza complementare, su cui gli stessi fondi da tempo attendevano di ricevere dei precisi orientamenti interpretativi, nelle more dei quali, comunque, si sono condotte delle pratiche che risultano coerenti con quanto ora formalmente espresso dalla COVIP.
Nello specifico, in sintesi, la Commissione ha fornito risposte ai quesiti posti con riferimento alle seguenti questioni:
- in merito alla possibilità di percepire la RITA da parte dei titolari di trattamenti pensionistici anticipati (ad es. “Pensione anticipata” “Pensione anticipata Quota 100”, “Pensione anticipata Opzione donna”, “Pensione anticipata dei Lavoratori precoci”) o di anzianità, erogati dagli enti previdenziali di base, si è rilevato che la RITA è una modalità di erogazione della prestazione di previdenza complementare fino alla maturazione dei requisiti di acceso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio e che la normativa non contiene un divieto di cumulo o un’espressa incompatibilità con il godimento di trattamenti pensionistici diversi dalla predetta pensione di vecchiaia, pertanto si ritiene che la RITA possa essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell’istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità;
- il requisito della cessazione dell’attività lavorativa, deve sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, non essendo precluso all’aderente, in mancanza di una specifica norma che lo vieti, intraprendere successivamente un’attività lavorativa in qualsiasi forma,in Italia o all’estero, che risulta quindi compatibile con la percezione della prestazione;
- in ordine alla possibilità di erogare la RITA in un’unica soluzione nei confronti degli aderenti prossimi al compimento dell’età anagrafica per conseguire la pensione di vecchiaia, si ritiene che la prestazione non possa essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell’immediata prossimità dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate;
- considerato che la normativa non prevede alcun limite in merito ad eventuali versamenti contributivi nel corso di erogazione della RITA, sono da ritenersi consentiti versamenti contributivi che, nel caso di RITA parziale, andranno a incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della RITA, mentre in caso di RITA totale andranno a costituire un montante a sé stante nell’ambito del comparto opzionatoper l’erogazione di tale prestazione, salvo diversa indicazione dell’iscritto;
- er quanto attiene alle modalità di attestazione del requisito dell’inoccupazione, utile per la RITA decennale, di cui all’art. 11, comma 4-bis, del D. Lgs. n.252/2005, rilevato che l’aderente che ha cessato l’attività lavorativa potrebbe non avere interesse a cercare una nuova occupazione e che non sussiste più nell’ordinamento la differenza tra disoccupati e inoccupati basata sulla circostanza che il soggetto abbia o meno svolto nella propria vita un’attività lavorativa, si ritiene indifferente che l’iscritto richiedente la RITAo il riscatto totale o parziale della posizione ex art. 14, comma 2,sia disoccupato in senso tecnico rispetto alla normativa vigente ai fini dell’attestazione della condizione di non occupazione, purché lo stesso abbia cessato l’attività lavorativa svolta in precedenza;
- un’ultima questione riguarda la possibilità da parte delle forme pensionistiche complementari di poter accertare la sussistenza del requisito del raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza,attraverso la dichiarazione resa dall’aderente stesso. Sul punto si ritiene che nulla osti alla possibilità che, laddove alla forma pensionistica complementare non sia nota l’età prevista nel regime obbligatorio per la pensione di vecchiaia,la stessa possa essere indicata da parte dell’aderente.
Cordiali saluti.
Paolo Cucinotta
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